Art. 2.

      1. L'onere per la regolarizzazione della posizione previdenziale dei lavoratori socialmente utili prevista ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il 50 per cento, degli enti utilizzatori per il 25 per cento e del lavoratore che ha presentato l'istanza per il restante 25 per cento.